Esdebitazione del fallito
Come dimenticarsi dei debiti residui del fallimento.
Dopo il fallimento capita sovente che residuino dei debiti verso i creditori fallimentari. Questi, notoriamente insaziabili, sono pronti alla finestra ad aggredire il fallito che torni in bonis dopo la chiusura delal procedura fallimentare.
Come fare a schivarli?
La recente riforma normativa ha fatto venir meno il carattere infamante del fallimento e l’imprenditore diligente e sfortunato meritevole del beneficio può ripartire una volta chiusa la procedura, alleggerito dalla zavorra dei debiti pregessi e ciò grazie all’esdebitazione!
Ma cos’è l’esdebitazione?
Consiste nella liberazione del fallito stesso da tutti i debiti non soddisfatti nel fallimento.
Tuttavia essa non è automatica, ma può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti e possono goderne solo i falliti persone fisiche, e quindi non anche le società.
L'esdebitazione opera tanto nei confronti dei creditori concorsuali anteriori al fallimento, quanto nei confronti di quei creditori successivi al fallimento che abbiano partecipato al concorso in quanto ammessi al passivo per effetto della restituzione di beni o importi oggetto di atti o pagamenti revocati.
Ulteriore caratteristica è che l'esdebitazione opera nei confronti dei creditori concorsuali che avrebbero potuto partecipare al concorso e che tuttavia non vi hanno partecipato (o per decisione propria o perché ne sono stati esclusi), anche se solo per l'eccedenza rispetto a quanto tali creditori avrebbero potuto percepire.
Sono escluse dall'esdebitazione pochissime categorie di debiti: gli obblighi di mantenimento e alimentari, le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa e, infine, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario.
La norma di riferimento è l’art. 142 LF che costituisce una delle principali novità introdotte dalla riforma del fallimento (attuata col D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, successivamente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169) ed è in stretta correlazione con l’abolizione delle conseguenze personali del fallimento per il fallito.
Per accedere all’esdebitazione occorre che il fallito:
-abbia collaborato con gli organi della procedura;
-non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
-non abbia violato il disposto dell’art.48, riguardante l’obbligo della consegna della corrispondenza al curatore;
-non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni antecedenti;
-non abbia distratto l’attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
-non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica l’industria ed il commercio o altri delitti connessi all’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso l’esdebitazione non può essere concessa quando non siano stati soddisfatti, almeno parzialmente, i creditori concorsuali.
Creditori concorsuali sono tanto i creditori privilegiati quanto quelli chirografari.
Ciò significa che il fallito che abbia rispettato tutte le condizioni di cui all’art. 142 LF e che abbia soddisfatto ( attraverso la procedura concorsuale) anche un solo euro ad un creditore privilegiato ( e nulla a favore dei creditori chirografari) può ottenere l’edebitazione.
Sembra tuttavia che alcuni curatori fallimentari non la pensino in questo modo e, pertanto, senza alcun motivo rendono parere sfavorevole all’esdebitazione.
Di recente il Tribunale di Venezia con decreto depositato il 15.7.2010 ha chiarito che “ è sufficiente soddisfare almeno in parte i soli creditori privilegiati e nessuno dei chirografari” al
L’esdebitazione quindi è stabilita dal Tribunale, sentito ( come abbiamo visto) il curatore ed il comitato dei creditori, nel decreto di chiusura del fallimento oppure successivamente, su ricorso del debitore, entro un anno dalla chiusura della procedura.