La fattura non è documento sufficiente a provare il credito.
Il principio non è nuovo ma la Suprema Corte l’ha ribadito con la recente pronuncia del 10 ottobre 2011. La Cassazione sottolinea infatti come “La fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l’esistenza del credito in essa riportato (cfr. ex multis, Cass. nn. 15383/10 e 9593/04)”.
I debitori, incalliti o meno, potranno limitarsi a contestare in giudizio l’importo , “di talché, incombe sull’emittente l’onere di provare l’esatto ammontare del proprio credito” Read more... (200 words, 0 images, estimated 48 secs reading time)
E’ quanto ha affermato la Suprema Corte con la sentenza del 26 settembre 2011 n. 19579
Il diritto all’assegno familiare permane anche se il coniuge torna a vivere a casa dei genitori e anche se beneficia di una minima pensione di invalidità. Neppure vale ad esonerare il marito dal pagamento mensile il fatto che la separazione sia avvenuta con addebito a carico della moglie.
Il principio ha ribaltato la diversa decisione della Corte d’appello che invece , avevano ritenuto che la residenza presso i genitori e la percezione di un assegno di invalidità di lieve entità esonerassero il marito dal pagamento dell’assegno in quanto sarebbe venuto meno lo stato di bisogno.
Per il giudice di legittimità invece la decisione presa in appello è “illogica”, in quanto la gravità della situazione economica non può ritenersi superata dalla convivenza con i genitori perché questa potrebbe essere una condizione passeggera non potendosi considerare la ex “costretta” a vivere in famiglia.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha definitivamente sancito il principio che la tardiva costituzione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è equiparabile alla mancata costituzione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
La Cassazione con la sentenza 19246/2010 ha anche chiarito che quando l'opponente si è avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, il termine per la sua costituzione è automaticamente ridotto a cinque giorni dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione, pari alla metà di quello ordinario. Read more... (152 words, 0 images, estimated 36 secs reading time)
L’impugnazione è validamente notificata al procuratore costituito di una società che, successivamente alla chiusura della discussione (o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica), si sia estinta per incorporazione, se l’impugnante non abbia avuto notizia dell’evento modificatore della capacità della persona giuridica, mediante notificazione di esso.
Cass. civ., Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19509