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Recesso del conduttore per gravi motivi

di , 17 ottobre 2009 17:56

Il conduttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 VIII comma della legge 392/1978, può recedere dal controatto di locazione d'immobile solo per gravi motivi . Questi per essere tali devono essere esogeni ed indipendenti dalla mera volontà del conduttore ovvero devono avere una natura obiettiva. La giurisprudenza della Superema Corte di cassazione ha costantemente affermato che "i gravi motivi di presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza del rapporto stesso" (cfr. Cass. 260/91; Cass. 11466/92; Cass. 1098/94).

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